testo in vigore dal 24 ottobre
2003
DECRETO
LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl.
Ordinario n.159)
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n.
30; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel
dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono
finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla
liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la
stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e
contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le
aspirazioni dei lavoratori. 2. Il presente
decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il
loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per: a)
«somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a
tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei
potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; c) «ricerca e
selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire
una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su
specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di
competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della
rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza
nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione,
la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento
della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova
attivita'; e) «autorizzazione»: provvedimento
mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di
seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d); f)
«accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al
lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi
per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di
incontro fra domanda e offerta; g) «borsa
continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la
maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del
quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro,
soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti
dall'utente; h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la
promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di
attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»:
libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza
unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato,
la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed
effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della
Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora
o che e' in cerca di un lavoro; k) «lavoratore
svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia
difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione,
nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381; l) «divisioni operative»: soggetti
polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
relazione a ogni attivita'; m) «associazioni di datori e prestatori di
lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA
DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3. F i n a l i t a'
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del
lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1: a) viene
identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per
la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori
pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei
sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attivita' di
cui alla lettera a); c) vengono identificate
le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri
direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene
introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e
accreditamenti
Art.
4. Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro
abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita'
specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici
e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie
nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta. 3. Nelle ipotesi di
cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla
autorita' concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di
fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa
richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato
il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le
modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro. 6. L'iscrizione
alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle
lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5. Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative,
italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie
di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa'
di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel
territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei
allo specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle
risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro
il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte
divisioni operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il
raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita'
concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei
propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita'
di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra
capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui
l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore
a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati
e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al
5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000
euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi
previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la
presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale
prevalente, anche se esclusivo.
3.
Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da
a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma
1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra
capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui
l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati
e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al
5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000
euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi
previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la
presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
4. Per l'esercizio
della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore
a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di
intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita'
di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma
1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del
personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita'
di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui
al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.
Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato
del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17. 2. Sono
altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del
presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo
5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento
del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo
17. 3. Sono altresi' autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le
associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle
attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del
lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di
intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti
del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da
quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere
concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento
al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera b). 7. La
regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la
regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta. 8. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita'
di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
Art. 7. Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati
che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse
definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per
dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello
nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello
stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai
fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio
alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al
comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi
pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente
articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione
dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla
mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche,
competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e
della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di
verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati
Art.
8. Ambito di diffusione dei dati relativi
all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati
devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione. 2. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando,
fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate
e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema
dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere
data al lavoratore la possibilita' di esprimere le preferenze relative
alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare
attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano
riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego,
con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di
particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella
scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri
mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate,
relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma
anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta
per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in
questione, o entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso
gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le
comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza
epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di
personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e
a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui
al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e
periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un
facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della
rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e'
conoscibile in modo agevole.
Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto
divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche
con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al
colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico,
allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti
datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono
sulle modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di
trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma
1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1
di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente
o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per
l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate
per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di
qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di
occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale. 2. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui
al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le
risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche
in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di
contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di
accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione
e riqualificazione professionale.
3.
Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative
nel predetto ambito. 4. I contributi di cui ai
commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito,
anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa
ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a
seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del
contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti
sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del
presente decreto. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della
legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale,
dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni,
una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a
quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di
cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita'
dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e
privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,
attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23,
ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da
parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo
massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore,
detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita',
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra
indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai
contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario
delle attivita' di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilita',
qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o
da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o in occupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato
a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non
lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita'
derivante da forza maggiore; b) non
accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza; c) non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160. 3. Le disposizioni di
cui al comma 2 si applicano quando le attivita' lavorative o di
formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle
competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un
luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della
sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non
si applicano ai lavoratori inoccupati. 4.
Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di
mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva,
nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per
l'impiego ed all'I.N.P.S. 6. Fino alla
data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in
presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le
province o le regioni stesse. 7. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri
delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia
stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono
concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle
proprie disponibilita' finanziarie.
Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle
imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i
seguenti aspetti: a) le modalita' di
adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di
individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in
cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la
correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al
lavoro in cooperativa; d) la
determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di
congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a
favore delle cooperative sociali; f)
l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di
cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di
lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di
copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione. 3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori
disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva
valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture
per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla
stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera
d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni
quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto
nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La
congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 4.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai
fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico
determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del
lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15. Principi e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo
godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene
costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete
di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese. 2. La borsa
continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei
lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire
nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi
ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati
o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla
borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle
indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese
dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi
della borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici
nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle
informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel
quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione
delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al
lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard
nazionali di intercomunicazione.
5. Il
coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni
caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la
piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle
regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16. Standard tecnici e flussi informativi di
scambio
1. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e
della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli
standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche'
le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento
del sistema a livello nazionale. 2. La
definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra
i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di
cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17. Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del
lavoro
1. Le
basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del
lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di
lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in
essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella
scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base
statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi
svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa
delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso
gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle
di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da
parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi
successivi del presente articolo. 3. I decreti
ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del
decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i
flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a
tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in
cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e
delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. 4. La medesima Commissione di cui al
comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre
incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente
decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti
indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione
condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni
e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in
particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa
continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'
modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o
accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta
al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro
dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla
base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida
definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi
formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture
tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla
base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni,
le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono
consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro,
nonche' delle misure contenute nel presente decreto, anche nella
prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare, della integrazione
nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico
riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si
individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti
valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli
aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi
le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le
possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in
questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV Regime
sanzionatorio
Art.
18. Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e' punito
con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro
7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a
Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore che
ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo. 3. La violazione degli obblighi e dei
divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2,
nonche' per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250. 4. Fatte
salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di
lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro
6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo. 5. In caso di violazione
dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi,
l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione di
cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l'autorizzazione. 6. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi
certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite
al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei
rapporti di lavoro.
Art. 19. Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore
interessato. 3. La violazione degli obblighi
di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo
6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come
sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del
2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro per ogni lavoratore interessato. 4. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore
interessato. 5. Nel caso di omessa
comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta
della meta' qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato
spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di
inizio dell'omissione.
Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo
I Somministrazione di lavoro
Art. 20. Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione
di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato
somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5. 2. Per tutta la durata
della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita'
nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione
del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione
lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un
giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro
puo' essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel
settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di
trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale,
assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e
selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per
l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari,
per particolari attivita' produttive, con specifico riferimento
all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu'
fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative.
4. La
somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5.
Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
Art. 21. Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione
di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali
rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di
prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del
contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da
questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai
lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso
di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento
dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi. 3. Le
informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. 4.
In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione
e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a
tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori
di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di
cui al codice civile e alle leggi speciali. 2.
In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e
in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in
ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore. 3. Nel caso in
cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e'
stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e
comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori
connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso
trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le
tutele del lavoratore di cui all'articolo 12. 5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di
lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza
sul lavoro. 6. La disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3,
del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di
somministrazione.
Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso
salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2.
La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 13. 3.
L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali. 4. I contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le
parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il
cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in
generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale
obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a
mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte
in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato
in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dalla assegnazione a mansioni inferiori. 7. Ai
fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300. 8. In caso di
somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennita', secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile
al somministratore.
Art. 24. Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni
specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o
imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. 2. Il prestatore di lavoro ha
diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale nonche' a
partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla
somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della
associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 25. Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di
cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo. 2. Il somministratore
non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui
all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I
premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata. 4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di
lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 26. Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27. Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore
puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito
corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti
gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto
luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione. 3. Ai fini della
valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che
consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano all'utilizzatore.
Art. 28. Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di
cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in
essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II Appalto e
distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte
del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o
datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
Art.
30. Distacco
1.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa. 2 . In caso
di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in
cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista
dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Art. 31. Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate. 2. I
consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa
di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti
consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. 3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro.
Art. 32. Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice
civile
1. Fermi restando i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla
normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma
quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di
un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento». 2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con
l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera
un regime di solidarieta' di cui all'articolo 1676».
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A
ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo
I Lavoro intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro
intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere stipulato anche a tempo
determinato. Art. 34. Casi di ricorso al lavoro
intermittente 1. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. 2. In via sperimentale il
contratto di lavoro intermittente puo' essere altresi' concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25
anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano
stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di
mobilita' e di collocamento. 3. E' vietato il
ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
Art. 35 .
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi,
oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la
stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di
chiamata del lavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a
un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante
al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennita' di
disponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo
36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il
datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui
al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi ove previste. 3 . Fatte
salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore di
lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del
ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36. Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro
intermittente e' stabilita la misura della indennita' mensile di
disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per
i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita'
e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla
misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. 2. Sulla indennita' di
disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo. 3. L'indennita' di
disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo. 4. In caso di malattia o
di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il datore di
lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea
indisponibilita' non matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda
all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla
indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva
diversa previsione del contratto individuale. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano
soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione
del contratto, la restituzione della quota di indennita' di disponibilita'
riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un
congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti
collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla
quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito della indennita' di disponibilita' fino a concorrenza della
medesima misura.
Art. 37. Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente
per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche' nei periodi delle
ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennita' di
disponibilita' di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di
lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono
esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale o territoriale.
Art. 38. Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi
parentali. 3. Per tutto il periodo durante il
quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai
lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo,
salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36.
Art. 39. Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40. Sostegno e valorizzazione della autonomia
collettiva
1.
Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste
al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui
e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della
disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II Lavoro
ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di
solidarieta'
1.
Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una
unica e identica obbligazione lavorativa. 2.
Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva
una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti
contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori
hanno la facolta' di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento
sostituzioni tra di loro, nonche' di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio
della impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato. 4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e
possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le
dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova
applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di
lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di
cui all'articolo 2094 del codice civile. 6.
Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito
e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che
si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati,
secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilita'
per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in
qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento
economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di
certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in
merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43. Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro
ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle
previsioni contenute nel presente capo. 2. In
assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore
di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.
Art. 44. Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei
lavoratori coobbligati e' riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali. 3.
Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle
riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300,
entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente
alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45. Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della
assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti, della indennita' di malattia e di ogni altra prestazione
previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla
durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e
dei contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per
mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo
parziale
Art.
46. Norme di modifica al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e
integrazioni
1.
Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario normale di
lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita' della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I
contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per
specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo
8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate
anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha
facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo
2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale
lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del
superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti
collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare
richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e
regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e'
soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; j)
all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto
previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle
quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle
quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento
della durata della prestazione lavorativa.»; k) all'articolo 3, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da parte del
datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione
temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro
un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due
giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale
al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con
l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore
non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»; m) all'articolo 3, il
comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'inserzione nel contratto
di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi
del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a
termine.»; n) i commi 11, 12, 13 e 15
dell'articolo 3 sono soppressi; o)
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Tutela ed
incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare
il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la
disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in
caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attivita' presso unita' produttive site nello stesso ambito
comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo
parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito
comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del
lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno
definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli
incentivi all'occupazione.»;
p)
il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso; q ) l'articolo 7 e' soppresso; r)
all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di
lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della
prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali
di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con
riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa,
tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del
lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del
reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del
datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia
della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del
rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto
clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In
luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le
procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma
3.»; s) all'articolo 8, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni
elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a
favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi
delle disposizioni che precedono.»; t)
dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 12-bis
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita'
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto
di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI
INSERIMENTO
Capo I Apprendistato Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti
quantitativi
1.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di
istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero
complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con
contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di
lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del contratto di
apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la
vigente normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti
che abbiano compiuto quindici anni. 2. Il
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e'
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire,
del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti,
nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per
l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei
crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonche' della qualifica che potra' essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti
della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di
recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del
codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo.
4. La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione,
esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e
secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione
e competenze adeguate.
Art. 49. Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di eta'. 3. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la
durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni
caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a
sei. 4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra'
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di
recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del
codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di
apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel
rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo.
5. La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione
formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per
anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione
alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai
soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione
e competenze adeguate.
Art. 50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di
livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari
e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore
di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. 3. Ferme
restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni
formative.
Art. 51. Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il
contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale. 2. Entro dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della
universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province
autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al
comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province
autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52. Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni
predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza
Stato-regioni.
Art. 53. Incentivi economici e normativi e disposizioni
previdenziali
1.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
finalizzato il contratto. 2. Fatte salve
specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti. 3. In attesa
della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi
gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sara'
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma
1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la
disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II Contratto di
inserimento Art. 54. Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e'
un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a
un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i
ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta'
che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una
attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con
apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso
di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti
di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali,
sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e
privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter
assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2
devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei
diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti
nel corso o al termine del periodo di prova, nonche' i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano
mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel
corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. 4. La disposizione di cui
al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti
alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55. Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con
contratto di inserimento e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al contesto lavorativo. 2. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli
enti bilaterali, le modalita' di definizione dei piani individuali di
inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto,
anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione
continua, in funzione dell'adeguamento delle capacita' professionali del
lavoratore, nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare
il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma
2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro
delle modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste
al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalita'
di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma
2. 4. La formazione eventualmente effettuata
durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel
libretto formativo. 5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento
il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
Art. 56. Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e
in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il
contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art. 57. Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a
nove mesi e non puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di
assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la
durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi. 2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto
degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o
di quello civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e'
rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono
ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma
1.
Art. 58. Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 2. I
contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59. Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo' essere
inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto. 2. Fatte
salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli
incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo
54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60. Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi
di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di
un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico. 2
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi
e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e
scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima
in caso di pluralita' di tirocini. 3.
Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono
superare l'importo massimo mensile di 600 euro. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono
previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani
al tirocinio estivo di orientamento. 5. Salvo
quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998,
n. 142.
Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A
PROGETTO E OCCASIONALI
Capo
I Lavoro a progetto e lavoro
occasionale Art. 61. Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per
gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita'
lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al
comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila
euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo. 3. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione
coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali
in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.,
come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le
disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione
di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu'
favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62 F o
r m a
1. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi: a) indicazione
della durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro; b) indicazione del progetto o programma
di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante,
che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina
dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali
misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e
qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
Art. 64. Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le
parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore
di piu' committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere
attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere
notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di
essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita'
dei committenti medesimi.
Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha
diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli
obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto
previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e
l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del
contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del
rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu'
favorevole disposizione del contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e
igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui
al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto
o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della
scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o
modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di
lavoro individuale.
Art. 68. Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi
tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui
al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in
conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo'
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II Prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70. Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c
) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali
improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita'
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente
luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno
solare.
Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di
lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del
lavoro.
2. l soggetti di
cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati
allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet
di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5
euro. 2. Il prestatore di prestazioni di
lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti o
societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei
buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in
misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente
da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene
l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese. 5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le societa'
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati
alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73. Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita
banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo
sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente
legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 2. Decorsi
diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con
INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo
accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita'
agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o
subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado
in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE
Capo I Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75. Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo
parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice
civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo
la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo. Art. 76. Organi di
certificazione 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti
di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la
commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi
bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le
province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2,
esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi
dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma
1, le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei
contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni
con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Art. 77. Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di
avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi
alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle
rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di buone
pratiche
1. La
procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a
una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono
determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e
si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4,
nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere
comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti
delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti.
Le autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle
commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e
contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere
esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la
certificazione.
3. I contratti
di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono
essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di cui
all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, oppure dalle altre autorita' pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con
proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle
clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro,
con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e
normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute
negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. 5. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali vengono altresi' definiti appositi moduli
e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma
negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali
prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come
autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro
permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto,
con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai
sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della
certificazione
1.
Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui
sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono
proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413
del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto
oppure difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le
parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di
certificazione anche per vizi del consenso. 2.
L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha
effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal
momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita'
stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto
dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di
definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione
potra' essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9,
92 e 96 del codice di procedura civile. 4.
Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai
sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato
l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo'
essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del
procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di
certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di
consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in
relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo
programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma
negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di
lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla
esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi di
certificazione Art. 82. Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo
sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o
transattiva delle parti stesse.
Art. 83. Deposito del regolamento interno delle
cooperative
1. La
procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di
deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in
forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la
procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche
commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente
indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da
rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84. Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione
di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia
nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini
della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai
sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto
legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con
proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali
codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art.
85. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25; c) la legge 23
ottobre 1960, n. 1369; d) l'articolo 21, comma
3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) gli
articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; f) gli
articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196; g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 72; h) l'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di
lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86. Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono
essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche
superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime
di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano
nazionale. 2. Al fine di evitare fenomeni
elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di
rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha
diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella
posizione corrispondente del medesimo settore di attivita', o in mancanza
di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il
contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o
committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un
contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o
in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento. 3. In
relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di
cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di
carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a
termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n.
5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i
riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n.
196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui
al presente decreto. 6. Per le societa' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della normativa
previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e
regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. 7. L'obbligo di comunicazione di
cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000
si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato. 8 . Il
Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla
entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in
materia. 9. La previsione della trasformazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la
disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente
disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione
esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti
della pubblica amministrazione. 10.
All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva.
Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto
della presentazione della denuncia di inizio attivita', il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di
cui alle lettere b) e b-bis).».
11.
L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non
si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13,
14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II,
Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17,
a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza. 13. Entro i cinque giorni
successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale al fine di verificare la possibilita' di affidare a
uno o piu' accordi interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli
interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre
2003
Testo in vigore dal 24 ottobre
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita' Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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