L'obiettivo che si
intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico
nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di
riferimento per l'intera Categoria.
Il presente articolato si compone di 27 articoli suddivisi nei seguenti
cinque titoli:
-Titolo I: Dei principi generali
-Titolo II: Della condotta
-Titolo III: Della prestazione
-Titolo IV: Sanzioni disciplinari
-Titolo V: Disposizioni finali.
In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene
al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del
professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento
della prestazione intellettuale.
Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il
geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento
specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla
pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti
professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla
Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.
Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale
che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria,
sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce
oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti
nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra
abitualmente si confronta.
Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste
dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le
disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

TITOLO I
Dei principi generali
1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed
attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano
fattività del Geometra iscritto all'Albo, individuando altresì gli abusi e
le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.
2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal
rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati.
Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della Professione
possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in
proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della
reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito
sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento
disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla
condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione
complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica
ed adeguata sanzione.
3. II comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento
disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la
dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole
nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di
componente un Organo istituzionale.

Sezione II
Prestazione d’opera intellettuale
4. Il geometra libero professionista esercita un'attività che ha per
oggetto la prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dal Codice
Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive
modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l'iscrizione
all'albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il
geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima
diligenza e con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate
per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il
risultato oggetto dell'incarico. Nessuna responsabilità può essere
contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l'idoneità
dell'operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza
o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia
conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell'incarico. In
tali casi il pagamento dell'onorario non può mai essere subordinato
all'esito della prestazione.
5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro, ed esercita fattività professionale secondo
"scienza" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a
servizio del committente, "coscienza" ovvero onestà, imparzialità e
disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, "diligenza"
ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza,
trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.

TITOLO II
Della condotta
Sezione I
Dei valori sociali
6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai
principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di
imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo
operare ed ogni interferenza tra professione e affari.
7. Il geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione
professionale, mediante l'apprendimento costante e programmato di nuove
specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l'attività
professionale.
8. Il geometra deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente,
attività incompatibili con la professione di geometra libero
professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative
che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria.
9. Il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che
possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale,
anche mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.
La mancata prestazione della garanzia prevista dal comma precedente non
può comportare alcuna conseguenza sul piano disciplinare fino a quando il
Consiglio Nazionale non abbia sottoscritto una Convenzione nella quale
siano stabiliti, in modo omogeneo per l'intera Categoria, i termini minimi
di copertura assicurativa, nonché i costi minimi e le caratteristiche
essenziali della garanzia da prestare.

Sezione II
Della sleale concorrenza
10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.
Configurano distinte fattispecie di sleale
concorrenza:
a) la riduzione sistematica dell'onorario o la sua incompleta o irregolare
documentazione;
b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di
intermediari.
c) l'impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a
procurarsi la clientela in spregio al decoro e al
prestigio della Categoria.
11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo
parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto
d'impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a
svolgere. In particolare deve astenersi dall'avvalersi della propria
posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti. A tale
fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di
appartenenza le mansioni svolte presso l'amministrazione in cui è
impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.

Sezione III
Della pubblicità
12. Nell'esercizio della professione è consentita al geometra la
pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il
geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio
provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale
geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o
giornalistiche anche in forma di intervista. E' ammesso che il geometra
utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la
cui conoscenza corrisponde all'interesse del pubblico. In tal caso deve
comunicare l'indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del
Collegio il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.

Sezione IV
Rapporti con i colleghi
13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i
principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente
esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione: -omettere di
informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità
che si ritiene questi abbia
commesso;
- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull'operato
o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad
osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta
esecuzione della propria prestazione;
-proseguire l'esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad
un collega, senza preventivamente informarlo;
-astenersi dall'assumere le opportune iniziative volte ad una celere e
completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega
precedentemente incaricato;
-disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di
una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o
di persona da lui designata;
-sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni
e di informazioni sull'attività professionale con i colleghi;
14. Il geometra deve astenersi dall'assumere coinvolgimenti e
partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora
nell'esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto
personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente
di Collegio affinché questi, personalmente
o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa
esperire un tentativo di conciliazione.

Sezione V
Rapporti con il consiglio
15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al
Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera
efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito
ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al
prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a
partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio. Il geometra
deve altresì: -comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni
dei dati necessari all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'Albo;
-informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale
rilevanza per la Categoria; -segnalare al Presidente del Collegio
eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi
dall'assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più
generale interesse della Categoria; -rispettare le direttive emanate dal
Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.
16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio
provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve
adempiere ai doveri dell'ufficio impersonato con diligenza ed obiettività,
cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli
deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria
favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e
stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate
nell'interesse degli iscritti.

Sezione VI
Rapporti con í praticanti
17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all'insegnamento
delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a
realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte
dello stesso, nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle
disposizioni legislative ed a quelle regolamentari.In particolare, il
geometra deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei
fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di
deontologia professionale.

TITOLO III
Della prestazione
Sezione I
Dell'incarico
18. Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per
oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto
personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.
19. L'attribuzione dell'incarico professionale è rimessa alla libera scelta
del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento
volto a limitare o condizionare tale facoltà.
20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le
parti, statuito dal Codice Civile, il geometra deve conformarsi alla
tariffa professionale vigente. In ogni caso, la misura del compenso deve
essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della Professione.
21. L'espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal
rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di
collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva
connotazione personale che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico
professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della
collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione.
22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve
riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il
cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza.
Nell'ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l'espletamento di una
prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione
e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. L'espletamento
della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite
sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi
tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della
anomala economicità della prestazione.

Sezione II
Dello svolgimento e formazione continua
23. Il geometra deve: a) svolgere la prestazione professionale, per il cui
espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di
qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi
provinciali e circondariali;
b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione
professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di
informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità
statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e
circondariali.

Sezione III
Della segretezza
24. Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere
rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute
per motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei
committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata
della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine,
il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto
dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e
dipendenti.

Sezione IV
Dei rapporti esterni
25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i
professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra
deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle
rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli
Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto: a) a rispettare
le funzioni che le persone preposte all'ufficio sono chiamate ad
esercitare;
b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma la collaborazione,
eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o
Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti
personali con esse intercorrenti.

Sezione V
Dei rapporti con i committenti
26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con
precisione ogni dettaglio in merito all'attività da svolgere. In
particolare è tenuto a: a) concordare e definire, preventivamente,
l'adempimento costituente oggetto dell'incarico ed i limiti della
prestazione; b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i
committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi
contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al
proseguimento dell'incarico;
c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti
dell'incarico ricevuto; d) astenersi dall'espletare attività professionale
in contrasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando
danno al precedente committente interessato.

TITOLO IV
Sanzioni disciplinari
27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste
dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute
nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari
previste dall'articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e
successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in
misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) la cancellazione.

TITOLO V
Disposizione finale
28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono
esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella
prassi. Pertanto, l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non
è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di
tutti principi generali di deontologia professionale.