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Tariffe CTU
DECRETO 30 maggio 2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale. (GU n. 182 del
5-8-2002)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni
triennio puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a
vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e
traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi
nel triennio precedente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1988, n. 352, con il quale e' stata adeguata la misura dei
predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto
ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata adeguata la misura
degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si
e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine
del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli successivi, così come
non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al
termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunità' di procedere all'adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto
1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23
maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto
1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a
14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;
Decreta: Art. 1. 1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio
1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima
vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 2. Gli
importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da
tabelle allegate al presente decreto. 3. Il presente decreto entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del
capitolo 1360, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1.,
spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia",
dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per
l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
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